Statuto
  Nuovo Statuto
  1. STATUTO DEL COMITATO CITTADINO PER IL XX MUNICIPIO

 Registrato il 3 aprile 2009
ART. 1 (Denominazione e sede)
1– E’ costituita, ai sensi della legge 383/00, nell’ambito dei principi fondamentali della Costituzione Italiana e della legislazione vigente l’Associazione di promozione sociale denominata "Comitato cittadino per il XX Municipio", appresso indicata come " Comitato".
2- Il Comitato è autonomo, apartitico, senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Il Comitato ha sede in Roma, via Poggio Martino 1, fintantoché la parrocchia di S. Gaetano, proprietaria dei locali, e le autorità ecclesiastiche preposte lo consentiranno, a loro insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento.
ART. 2 (Scopi)
1- Il Comitato persegue i seguenti scopi:
a) promuovere il miglioramento della qualità della vita nel XX Municipio del Comune di Roma;
b) contribuire all’individuazione ed alla soluzione delle problematiche esistenti nel territorio del XX Municipio, promuovendo il rispetto dei diritti, la partecipazione democratica ed il coinvolgimento della cittadinanza.
2- A tal fine, il Comitato realizzerà e promuoverà attività di assistenza sociale e sociosanitaria, di beneficenza, di formazione, sportive dilettantistiche e ricreative, di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, di promozione della cultura e dell’arte, di tutela dei diritti civili. Il Comitato si doterà altresì degli strumenti che riterrà più opportuni, anche costituendo gruppi di lavoro e sottocomitati tematici e/o territoriali per la promozione e la gestione di specifiche iniziative. Il Comitato non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o economiche marginali.
ART. 3 (Risorse)
1- Il Comitato provvederà al conseguimento dei suoi fini con l’impegno gratuito degli aderenti, con eventuali collaboratori esterni ed anche mediante la costituzione di un fondo comune, alimentato da contributi volontari, lasciti e donazioni.
2- Il Comitato non potrà in ogni caso distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il Comitato utilizzerà gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4 (Aderenti)1-Possono aderire al Comitato solo persone fisiche, che ne condividano gli scopi, che vivano e/od operino stabilmente nel XX Municipio e richiedano l’adesione mediante presentazione di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Tutti gli aderenti hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
2- L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3- L’eventuale recesso all’adesione deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato.
4- L’aderente può essere escluso per gravi motivi, su proposta del Consiglio Direttivo e giudizio motivato dei Sindaci-Probiviri.
ART. 5 (Organi)
Sono organi del Comitato:
a) L’Assemblea Generale degli aderenti, appresso indicata "L’Assemblea".
b) Il Consiglio Direttivo, appresso indicato "Il Consiglio".
c) Il Presidente onorario
d) Il Presidente
e) Il Vice Presidente
 f) Il Segretario- Tesoriere
g) Il Collegio dei Sindaci Probiviri, appresso indicato "Collegio".
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
ART. 6 (Assemblea)
1- L’Assemblea è il massimo organo del Comitato ed è costituita da tutti gli aderenti.
2- L’Assemblea fissa gli indirizzi e le direttive generali del Comitato, nomina il Presidente Onorario, ed elegge il Consiglio Direttivo nonché i componenti e supplenti del Collegio dei Sindaci Probiviri.
3- Ciascun aderente dispone di un voto che può essere delegato solo per iscritto.
4- Ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe che devono essere consegnate al Presidente prima dell’inizio dell’Assemblea.
5- Le delibere dell’Assemblea vincolano tutto il Comitato.
6 - L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno presso la sede sociale o altrove purché nel territorio del XX Municipio. L’Assemblea è inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritenga necessario, nonché quando lo richieda almeno un terzo degli aderenti.
 La convocazione degli aderenti avverrà per iscritto e/o per e.mail, e/o per fax, con avviso pubblicato anche sul sito web del Comitato e affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima la data fissata per l’Assemblea e contenente, il luogo di convocazione, l’ordine del giorno la data e l’ora, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
7 L’Assemblea è presieduta dal Presidente, che ne assicura l’osservanza delle regole e dello Statuto. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
8- L’Assemblea è validamente costituita purché in prima convocazione sia presente almeno il 50% più uno degli aderenti, incluse le deleghe, e in seconda convocazione qualunque sia il numero presente degli aderenti, oltre, in entrambi i casi, almeno un sindaco-proboviro.
9- Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti per alzata di mano o per scrutinio segreto quando il voto riguardi persone, o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei votanti.
10- Per procedere all’anticipato scioglimento del Consiglio direttivo, deve essere convocata un’assemblea straordinaria richiesta da almeno un terzo degli aderenti, con lo specifico ordine del giorno "fiducia" al Consiglio direttivo.
11- L’elezione degli organi del Comitato avviene sempre per scrutinio segreto.
ART. 7 (Consiglio Direttivo)
1- Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo del Comitato, dà esecuzione al deliberato dell’Assemblea e prepara proposte operative. Esso è composto da cinque a undici membri.
2- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Comitato, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, nominato nella prima riunione del Consiglio dal Presidente, che lo sceglie nell’ambito del Consiglio stesso. Il Presidente ha la facoltà di nominare anche una "Segreteria del Presidente". Questa, essendo un organo di servizio, non ha mansioni decisionali, ma solo tecniche; i suoi componenti svolgono la loro attività gratuitamente e sono convocati alle riunioni del Consiglio con diritto di intervento, ma non di voto.
3- Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un Segretario-Tesoriere.
4- I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni.
5- In caso di recesso, dimissioni o decesso di uno dei suoi membri, gli succederà automaticamente il primo dei non eletti. Di ciò si darà tempestivamente comunicazione con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea di cui all’articolo 6.
6- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso scritto di almeno cinque giorni – anche mediante fax o posta elettronica. Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da 1/3 dei suoi componenti, e comunque almeno quattro volte l’anno per deliberare in ordine all’operato del Comitato.
7- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8- Delle riunioni del Consiglio sarà redatto a cura del Segretario-Tesoriere, il relativo verbale, che sarà sottoscritto da chi presiede e dal Segretario-Tesoriere medesimo.
9- Tutte le cariche sono gratuite. Tutti gli aderenti possono assistere al Consiglio, senza diritto  di voto.
ART. 8 ( Presidente onorario)
Il Presidente onorario è nominato dalla prima Assemblea dei soci con motivazione scritta, rimane in carica illimitatamente. Associa il Presidente nel mantenere i rapporti con le autorità, è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.
ART. 9 ( Presidente )
1- Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.
2- Il Presidente è egli stesso membro del Consiglio, che lo nomina tra i consiglieri che abbiano ricevuto il maggior numero dei voti. Dura in carica due anni e può essere rieletto.
3- Il Presidente dirige l’attività del Comitato e ne assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo nei limiti delle direttive generali fissate dall’Assemblea degli aderenti.
4- In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
5- Il Presidente può provvedere all’assegnazione di compiti e di ruoli a ciascun consigliere, con eventuale delega di rappresentanza da definire con verbale di Consiglio, il tutto sempre gratuitamente.
ART. 10 ( Vice Presidente)
Il Vice Presidente sostituisce in ogni funzione il Presidente in caso di suo impedimento.
ART. 11 ( Segretario – Tesoriere)
Il Segretario - Tesoriere gestisce gli eventuali fondi del Comitato e, cura annualmente la redazione del bilancio e del rendiconto. Il bilancio, preventivo e consuntivo, approvato dal Consiglio, dovrà essere sottoposto a verifica del Collegio dei Sindaci-Probiviri, e approvato dall’Assemblea. Il Segretario- Tesoriere, inoltre, redige i verbali dell’Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo.
ART. 12 (Collegio dei Sindaci-Probiviri)
1- Il Collegio dei Sindaci-Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti.
2- I componenti del Collegio dei probiviri sono eletti dall’Assemblea, a scrutinio segreto.
3- Il Collegio dura in carica due anni, può essere rinominato e/o rieletto singolarmente e/o collegialmente ed a maggioranza dei suoi membri effettivi elegge il Presidente, che ne coordina l’attività.
4- Il Collegio può partecipare di diritto, anche non collegialmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
5- Il Collegio dirime eventuali controversie tra aderenti al Comitato e tra questi ed il Consiglio Direttivo ed ha funzioni di controllo sulla contabilità e sull’osservanza dello spirito civile, sociale, morale e promozionale dello Statuto.
6- Il Collegio, individuate e/o verificate eventuali violazioni allo Statuto, lo scorretto comportamento dei membri del Consiglio o altre situazioni sottoposte alla sua attenzione, sentiti gli interessati, adotta i provvedimenti del caso, iscrivendone le motivazioni a verbale.
ART. 13 (Incompatibilità)
1- Tutte le cariche del Comitato: Presidente, Vice-Presidente e Segretario-Tesoriere sono incompatibili con qualsiasi carica politica, elettiva o di nomina, anche a livello locale, pure se sopraggiunta.
ART. 14 (Modifiche dello Statuto)
1- Lo Statuto del Comitato può essere modificato solo dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno ed un preavviso di almeno trenta giorni, con la presenza del 50% più uno degli aderenti con diritto di voto e con la maggioranza dei due terzi.
ART. 15 (Durata e scioglimento del Comitato)
1- Il Comitato ha durata illimitata. Lo scioglimento del Comitato avviene con delibera dell’Assemblea con le stesse modalità di cui al precedente articolo 14.
2- In caso di scioglimento, per qualunque causa, il Comitato dovrà devolvere il proprio patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 (Norma transitoria)
1. Considerato che gli scopi del Comitato Cittadino per il XX Municipio sono gli stessi di quelli del Comitato cittadino per la XX Circoscrizione, gli aderenti a quest’ultimo Comitato si considerano aderenti al Comitato Cittadino per il XX Municipio, salvo rinuncia degli stessi.
ART. 17 (Norme finali)
1. Per quanto non previsto del seguente Statuto si applicano le norme del Codice Civile. 


Precedente

STATUTO DEL COMITATO CITTADINO

PER LA XX CIRCOSCRIZIONE

ART. 1  (Denominazione)

1- E’ costituito il "Comitato cittadino per la XX Circoscrizione", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), appresso indicata come "il Comitato".

2- Esso è autonomo, apartitico, senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Il Comitato ha sede in Roma, via Poggio Martino 1, fintantoché la parrocchia di S. Gaetano, proprietaria dei locali, e le autorità ecclesiastiche preposte lo consentiranno, a loro insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento.

ART. 2  (Scopi)

1- Il Comitato persegue i seguenti scopi:

a)promuovere il miglioramento della qualità della vita nella XX Circoscrizione del Comune di Roma;

b)contribuire alla individuazione ed alla soluzione delle problematiche esistenti nel territorio della XX circoscrizione, promuovendo il rispetto dei diritti, la partecipazione democratica ed il coinvolgimento della cittadinanza.

2- A tal fine, il Comitato realizzerà e promuoverà attività di assistenza sociale e sociosanitaria; di beneficenza; di formazione; sportive dilettantistiche e ricreative; di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; di promozione della cultura e dell’arte; di tutela dei diritti civili. Il Comitato si doterà altresì degli strumenti che riterrà più opportuni, anche costituendo gruppi di lavoro e sottocomitati tematici e/o territoriali per la promozione e la gestione di specifiche iniziative. Il Comitato non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse"

ART. 3  (Risorse)

1-Il Comitato provvederà al conseguimento dei suoi fini con l’impegno gratuito degli aderenti, con eventuali collaboratori esterni ed anche mediante la costituzione di un fondo comune, alimentato da contributi volontari, lasciti e donazioni.

2- Il Comitato non potrà in ogni caso distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il Comitato utilizzerà gli utili o gli avanzi di e gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4  (Aderenti)

1- Possono essere iscritti al Comitato solo persone fisiche, che ne condividano gli scopi e ne sottoscrivano l’adesione, e che – a giudizio insindacabile del Collegio dei Sindaci-Probiviri – vivano e/od operino stabilmente nella XX circoscrizione.

2-L’adesione è ratificata dopo aver partecipato ad un’assemblea, acquisendo in tal modo l’aderente il diritto di voto per le assemblee successive. L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3- L’eventuale recesso all’adesione deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato. La volontà di recesso si considera comunque volontariamente espressa se l’adesione non viene riconfermata per due anni successivi.

4-L’aderente può essere escluso per gravi motivi, su proposta del Consiglio Direttivo e giudizio motivato dei Sindaci-Probiviri.

ART. 5  (Organi)

Sono organi del Comitato:

a) L’Assemblea Generale degli aderenti, appresso indicata "L’Assemblea".

b) Il Consiglio direttivo, appresso indicata "Il Consiglio".

c) Il Presidente.

d) Collegio dei Sindaci Probiviri, appresso indicato "Collegio".

ART. 6  (Assemblea)

1-L’Assemblea è il massimo organo del Comitato. Ed è costituita da tutti gli aderenti.

2- Essa fissa gli indirizzi e le direttive generali del comitato, ed elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Sindaci Probiviri.

3- Ciascuno aderente dispone di un voto che può essere delegato solo per iscritto e notificato al Presidente

4- Ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe che devono essere notificate al Presidente prima dell’inizio dell’Assemblea.

5-Le delibere dell’Assemblea vincolano tutto il Comitato.

6- L’Assemblea è presieduta dal Presidente, che ne assicura l’osservanza delle regole e dello statuto. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice presidente. L’assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritenga necessario, nonché quando lo richiedano almeno settanta aderenti con diritto di voto.

7- L’Assemblea di tutti gli aderenti è convocata almeno una volta l’anno. La convocazione avverrà per iscritto e con avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima la data fissata per l’assemblea e contenente la data, l’ora, il luogo di convocazione e l’ordine del giorno.

8- L’Assemblea è validamente costituita purché siano presenti non meno di cento aderenti con diritto di voto, incluse le deleghe, oltre i membri del Consiglio Direttivo, presenti almeno in maggioranza ed almeno un sindaco-proboviro.

9- Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti per alzata di mano o per scrutinio segreto, qualora si voti su aspetti riguardanti persone e qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei votanti.

10- L’assemblea con maggioranza qualificata (due terzi) dei votanti può sfiduciare il Presidente e il consiglio direttivo, in tal caso il numero dei presenti, comprese le deleghe, non potrà essere inferiore ai duecento. Nelle more il Comitato è diretto dai Sindaci-Probiviri, che assicurano la piena osservanza dello statuto e la transizione dal vecchio al nuovo Consiglio, convocando quanto prima nuove elezioni.

11- L’elezione degli organi del Comitato avvengono sempre per scrutinio segreto.

ART. 7  (Consiglio Direttivo)

1- Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo del comitato, dà esecuzione al deliberato dell’Assemblea e prepara proposte operative. Esso è composto da undici membri.

2- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Comitato, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, nominato dal Presidente che lo sceglie nell’ambito del Consiglio. Il Presidente ha la facoltà di nominare anche una "Segreteria del Presidente", questa essendo un organo di servizio non ha mansioni decisionali, ma solo tecniche, svolge la sua attività gratuitamente e partecipa alle riunioni del Consiglio, con diritto di intervento, ma non di voto.

3- I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni.

4- In caso di recesso, dimissioni o decesso di uno dei suoi membri, gli succederà automaticamente il primo dei non eletti. Di ciò si darà tempestivamente notifica agli aderenti mediante avviso affisso nella sede sociale.

5- Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un Segretario tesoriere, il cui compito sarà la gestione di eventuali fondi del Comitato e, annualmente, la redazione del bilancio e del rendiconto. Il bilancio, preventivo e consuntivo, approvato dal Consiglio, dovrà essere sottoposto a verifica del Collegio dei Sindaci-Probiviri, e approvato dalla Assemblea.

6- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso scritto di almeno dieci giorni - nei casi di urgenza il termine è ridotto a cinque giorni – anche mediante fax o posta elettronica, nonché affisso nella bacheca della sede sociale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi componenti, e comunque almeno quattro volte l’anno per deliberare in ordine all’operato del Comitato

7- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente (voto doppio in caso di parità).

8-Delle riunioni del Consiglio verrà redatto a cura del Segretario-tesoriere su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da chi presiede e dal Segretario medesimo.

9- Tutte le cariche sono gratuite. Tutti gli aderenti possono assistere al Consiglio, senza diritto di intervento e di voto.

ART. 8   (Il Presidente)

1- Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.

2- Il Presidente è egli stesso membro del Consiglio, che lo nomina tra i consiglieri che abbiano ricevuto il maggior numero dei voti.

3-Il Presidente dirige l’attività del Comitato e ne assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo nei limiti delle direttive generali fissate dall’Assemblea degli aderenti.

4- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo; dura in carica due anni e può essere rieletto.

5- Il Consiglio Direttivo può far decadere il Presidente con una mozione di sfiducia di almeno due terzi dello stesso, con contemporanea nomina del nuovo Presidente. In difetto di ciò, con apposita delibera, il Consiglio, che risulta automaticamente dimissionato, convoca entro trenta giorni l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere ratificata entro venti giorni dall’Assemblea. Nelle more della ratifica il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente.

6- In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

7- Il Presidente può provvedere all’assegnazione di compiti e di ruoli a ciascun consigliere, con eventuale delega di rappresentanza da definire con verbale di Consiglio, il tutto sempre gratuitamente.

ART. 9  (Collegio dei Sindaci-Probiviri)

1- Il Collegio dei Sindaci-Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti.

2-Due membri effettivi del Collegio sono nominati di diritto dal Consiglio Pastorale della Parrocchia di San Gaetano, mentre il terzo e i due supplenti sono eletti dall’Assemblea, che li elegge a scrutinio segreto.

3- Il Collegio dura in carica due anni, può essere rinominato e/o rieletto singolarmente e/o collegialmente ed a maggioranza dei suoi membri effettivi elegge il Presidente, che ne coordina l’attività.

4- Il Collegio può partecipare di diritto, anche non collegialmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

5- Il Collegio dirime eventuali controversie tra aderenti al Comitato e tra questi ed il Consiglio Direttivo ed ha funzioni di controllo sulla contabilità e sulla osservanza dello spirito civile, sociale, morale e promozionale dello statuto.

6- Il Collegio, individuate e/o verificate eventuali violazioni allo statuto, lo scorretto comportamento dei membri del Consiglio o altre situazioni sottoposte alla sua attenzione, sentiti gli interessati, adotta i provvedimenti del caso, iscrivendone le motivazioni a verbale.

ART. 10  (Incompatibilità)

1- Tutte le cariche del Comitato sono incompatibili con qualsiasi carica politica elettiva o di nomina, anche se sopraggiunte.

ART. 11  (Modifiche dello statuto)

1- Lo statuto del Comitato può essere modificato solo dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno, presenti almeno due terzi del totale degli aderenti con diritto di voto, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, in prima convocazione. In seconda convocazione con la presenza del 50% più uno degli aderenti con diritto di voto e con la maggioranza dei due terzi.

2-Tale convocazione deve essere effettuata tramite comunicazione scritta a tutti gli aderenti ed affissa nella sede sociale trenta giorni prima della assemblea, contenente la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno.

ART. 12  (Scioglimento del comitato)

1- Lo scioglimento del Comitato avviene con il voto favorevole di almeno due terzi degli aderenti con diritto di voto, in prima convocazione. In seconda convocazione con la presenza del 50% più uno degli aderenti con diritto di voto e con la maggioranza dei due terzi.

2- In caso di scioglimento, per qualunque causa, il Comitato dovrà devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 13  (Norme transitorie)

1- Per i primi due anni di attività del Comitato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, tre membri del Consiglio Direttivo sono nominati di diritto dai fondatori, che sono i signori: Frangella, Minghetti, Palumbo, Ricciotti e Saponara, e non si applica quanto previsto dall'art.8, comma 2, per quanto concerne il numero dei voti ottenuti da ciascun consigliere.

2- I tre membri nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo non possono essere sfiduciati dall'Assemblea.

3-Per la prima Assemblea, costituente, presieduta dai fondatori non trovano applicazione le norme di validità di cui all’articolo 6, fatto salvo quanto previsto al comma 4 (numero di deleghe).

4- L’adesione al Comitato raccolte nel 1998 sono valide per un triennio.

ART. 14  (Norme finali)

Per quanto non previsto del seguente statuto si applicano le norme del Codice Civile.